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Proposta di modifica n. 4.13 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/05/19

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta in materia di beni culturali e paesaggistici può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta di chiarimenti, decorsi i quali l'autorizzazione, il parere, il visto o il nulla osta è rilasciato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro i successivi quindici giorni».