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Proposta di modifica n. 17.3 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 17.
  • status: V.testo 2

testo emendamento del 13/05/19

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».