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Articolo premissivo n. 05.2 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 07/08/18

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale)

        1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

        2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

        3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

            a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;

            b) i risultati attesi;

            c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

        4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

        5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

        6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Capo II

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI