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Articolo aggiuntivo n. 9.0.16 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)

        1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza dì carattere informativo e orientativo.

        2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con ii Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

        5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi dì pubblica sicurezza, dì cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

        6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».