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Proposta di modifica n. 1-bis.28 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        Â«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

        6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».