presentato il 08/05/2019 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Nunzia CATALFO (M5S)
testo emendamento del 08/05/19
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «e per la zona nella» con le seguenti: «in cui opera l'impresa nel»;
2) sostituire le parole da: «anche considerato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;
3) dopo le parole: «dell'articolo 4,» aggiungere le seguenti: «comma 5,»;
4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».