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Proposta di modifica n. 4.15 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/08/18

Al comma 1, sostituire le parole da: «la continuità didattica», fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1º settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

        1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;

        2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

        3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

        4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale».