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Articolo aggiuntivo n. 15.01 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 18/04/19

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Distacchi sindacali)

  1. Per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.
  2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata il rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
  5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.