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Proposta di modifica n. 8.5 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 18/04/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego, ovvero dal servizio, o averla riportata nei cinque anni precedenti all'assunzione della carica, o in stato di aspettativa non sindacale;
   d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale, dal libro secondo del titolo secondo del codice penale, nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
   e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.