Proposta di modifica n. 5.1 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/04/19

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: su tutte le con la seguente: sulle;
   b) sostituire le parole: con le sole eccezioni con le seguenti: ad eccezione.

nuova formulazione del 20/05/20

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) alle pari opportunità;
   f) alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

  3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.»