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Proposta di modifica n. 1.3 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/04/19

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

  Conseguentemente all'articolo 13, sopprimere il comma 2.

nuova formulazione del 26/02/20

  Sostituire il comma 1, capoverso comma 2, con il seguente: «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o Interforze».

  Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.