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Proposta di modifica n. 1.1 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/04/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.
  3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
  4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
  5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 2.
(Princìpi)

  1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.
  2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.
  3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:
   a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;
   b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;
   c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
   d) assenza di scopo di lucro;
   e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.

  4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
  5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.

Art. 3.

(Diritto di riunione)

  1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
   a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
   b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.

  2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzante durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Art. 4.
(Limiti)

  1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.
  2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, anche quando interforze.
  3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:
   a) di assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze Armate e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;
   b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
   c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;
   d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

  4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.
  5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
(Mantenimento dei requisiti)

  1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
  2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
  3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
  5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Competenze dei sindacati militari)

  1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
  2. Gli organismi sindacali di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
   a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
   b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   c) licenze, aspettative e permessi;
   d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
   e) l'alloggiamento del personale;
   f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
   g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
   h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
   i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
   j) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   l) le provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
   n) le condizioni igienico-sanitarie;
   o) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   p) l'integrazione del personale militare femminile;
   q) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   r) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
   t) la contrattazione di II livello.

  2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
  3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.
  4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell'ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest'ultimo.
  5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l'attività sindacale fuori dall'orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.

Art. 7.
(Procedure di contrattazione)

  1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.
  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente Legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
  3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:
   a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
   b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 della presente legge.

  4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.
  5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.
  6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:
   a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
   b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   d) le licenze, le aspettative ed i permessi;
   e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;
   f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

  7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di II livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
   a) criteri, relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
   b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
   c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
   d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti, di assistenza del personale.

  8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.
  9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:
   a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;
   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
   c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
   d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
   e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
   f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Art. 8.
(Collegio sindacale nazionale)

  1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 10 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:
   a) categoria «A»: ufficiali;
   b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
   c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
   d) categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
   e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
   f) carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

  2. Ogni collegio sindacale nazionale è forniate da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.
  3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatari di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.
  4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:
   a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;
   d) non trovarsi nella condizione di imputato;
   e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

  5. In caso di sindacati interforze, i criteri di proporzionalità di cui al comma 3 si basano esclusivamente sul dato degli iscritti appartenenti all'amministrazione di riferimento, e i rappresentanti eletti quali membri del collegio devono essere militari appartenenti a quest'ultima.
  6. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Art. 9.
(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)

  1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 7.
  2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
  3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:
   a) conservazione dei posti, di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   b) provvidenze per gli infortuni subìti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
   d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
   e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;
   f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dai contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   g) l'integrazione del personale militare femminile.

  4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
  5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
  6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Art. 10.
(Rappresentatività)

  1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
  2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.
  3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.
  4. Nel caso di sindacati militari a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività in ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, si considera esclusivamente il dato degli iscritti appartenenti alla stessa.

Art. 11.
(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

  1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.
  2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.
  3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.
  4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti, utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
  5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
  6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.
  7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, la previsione di un seggio centrale per la raccolta dei dati elettorali presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali all'ARAN, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.
  8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 12.
(Sistema elettorale)

  1. L'elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.

Art. 13.
(Propaganda elettorale)

  1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.
  2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.
  3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione. 
  4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.

Art. 14.
(Assemblee di base)

  1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.

Art. 15.
(Convocazione)

  1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.
  2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.
  3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.

Art. 16.
(Durata incarico e rieleggibilità)

  1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.
  2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.
  3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
  4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo.
  6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Art. 17.
(Tutele e diritti)

  1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
  2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 10 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
  3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.
  4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
  5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.
  6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
  8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
  9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

Art. 18.
(Distacchi sindacali)

  1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzati a favore del personale di ciascuna Forza.
  2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forzi di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
  5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 19.
(Permessi sindacali)

  1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
  2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
  3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
  5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
  7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 20.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

  1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
  2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 20 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 20 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 20.

Art. 21.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

  1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.
  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.
  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.
  4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assicurarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Art. 22.
(Doveri di informazione e pubblicità)

  1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti, sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.
  2. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.

Art. 23.
(Rapporti con gli organi di stampa)

  1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.
  2. L'articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».

Art. 24.
(Ufficio per le relazioni sindacali)

  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.
  2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.

Art. 25.
(Riserva di giurisdizione)

  1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
  2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.

Art. 26.
(Regolamenti di attuazione)

  1. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, la previsione di un seggio centrale per la raccolta dei dati elettorali presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali all'ARAN.

Art. 27.
(Modifiche legislative)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 1470 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.
  2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili»;
   b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: «I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari».
   c) gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

  3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.
  4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.

Art. 28.
(Disposizioni transitorie)

  1. Successivamente all'entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il duecentoquarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
  3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica esclusivamente per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.