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Articolo aggiuntivo n. 11-bis.023 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 11-bis.

testo emendamento del 16/04/19

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.