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Articolo aggiuntivo n. 11-bis.020 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 11-bis.

testo emendamento del 16/04/19

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.