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Articolo aggiuntivo n. 10.0107 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/04/19

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10. 1.
(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

  1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario, nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.
  2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.
  3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:
   a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, VII e VIII del capo II del codice penale;
   b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297, e alle sanzioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

  4. Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.