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Articolo premissivo n. 010.05 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/04/19

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi per la regione Sicilia)

  1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.