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Articolo premissivo n. 010.0101 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/04/19

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Lombardia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lombardia che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Lombardia delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.