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Articolo premissivo n. 010.09 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/04/19

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi ivi previsti sono assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale