Proposta di modifica n. 8-ter.103 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 8-ter.

testo emendamento del 16/04/19

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it. Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse.