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Proposta di modifica n. 7.4 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 16/04/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.