presentato il 16/04/2019 in Assemblea della Camera da Antonella INCERTI (PD) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/19
Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subìto una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
al comma 2, sostituire le parole: del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater.