Proposta di modifica n. 6-bis.100 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 6-bis.

testo emendamento del 16/04/19

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6-bis (Contributi per la ripresa produttiva degli opifici). 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:
   a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;
   b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;
   e) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;
   d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 1.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.
  5. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  6. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 5, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, all'articolo 8-quater:
   al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
   al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.