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Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.1172 , C.1585 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 16/04/19

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati)

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 58 e 59 e della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica.