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Articolo aggiuntivo n. 11.08 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma».