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Articolo aggiuntivo n. 11.022 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.