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Articolo aggiuntivo n. 10.022 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga degli interventi a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

  1. In favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:
   a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2019». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milione di euro per l'anno 2019.
   b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
   c) la quota di finanziamento per gli anni 2019 e 2020, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le Regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 1.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.