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Articolo aggiuntivo n. 10.033 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di omessa acquisizione da parte del CAA della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali presentate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, il CAA acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo la relativa documentazione agli organismi pagatori entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione. Gli organismi pagatori provvedono senza indugio all'erogazione del contributo spettante.».