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Articolo aggiuntivo n. 10.023 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato (Id. em. 10.05, 10.015, 10.035)

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  1. I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.
  2. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è tenuto ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al precedente comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
  4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 15 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 90 giorni.

nuova formulazione del 11/04/19

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

  «Articolo 10-bis(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari) – 1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.
  2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
  4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.
  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.».