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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato (Id. em. 10.048, 10.010, 10.020)

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sostegno a lavoratori a tempo determinato impiegati nelle zone colpite dai fenomeni di gelate)

  1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

nuova formulazione del 11/04/19

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, compresi quelli in deroga alla lettera b), previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai lavoratori agricoli di cui al primo periodo è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».