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Articolo premissivo n. 010.07 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 09/04/19

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

  1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.