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Articolo premissivo n. 010.04 al ddl C.1718 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 09/04/19

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.