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Proposta di modifica n. 9.61 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 07/08/18

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

        Â«6-bis. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

            a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

            b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

            c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:

                1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

                2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;

                3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

                4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».