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Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

  1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità.