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Proposta di modifica n. 2.38 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.»
  6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.