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Proposta di modifica n. 1.34 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/04/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
   b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;
   c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti;
   d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.

  2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.