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Articolo aggiuntivo n. 20.0.3 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 19/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita con la seguente: ''Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi'';

            b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''L'autorità governativa o assoggetta a medesimi controlli anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nei limiti finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, Banca d'Italia, anche su segnalazione dell'autorità governativa, potrà assumere i provvedimenti di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385''».