Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.9 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 19/11/18

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel secondo grado e di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.»;

            b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate nei primi due gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto, e successive modificazioni».