Proposta di modifica n. 11.3 al ddl S.822 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 08/11/18

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        Â«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

        ''9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

        9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

        9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

        9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter''».