Proposta di modifica n. 11.7 al ddl S.822 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 08/11/18

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            Â«a-bis) all'articolo 23:

                1) il comma 1 è soppresso;

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        Â«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

                a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

                b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento''».