Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1-bis.1 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 07/08/18

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 1-bis. - (Incentivi ai rapporti di lavoro stabile). - 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8,060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

        2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

        3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

        4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

        5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1, 1-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo».