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Proposta di modifica n. 2-bis.5 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 2-bis.
  • status: Respinto (vai alla votazione) (Le parole da: «Sostituire» a: «si intendono attività lavorative» respinte; seconda parte preclusa)

testo emendamento del 07/08/18

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 2-bis. - (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5 .000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

        2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

            a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

            b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

        4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».