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Proposta di modifica n. 1.102 al ddl S.925 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto (Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte)
argomenti:  

testo emendamento del 29/03/19

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

            b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

            "Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa";

         2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

            "Art. 57-bis. - (Concessione dei benefici) -  Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa".»