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Proposta di modifica n. 1.102 ai ddl C.1003 , C.1331 , C.1403 , C.1455 , C.1457 , C.1534 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 28/03/19

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

testo modificato nel corso della seduta del 02/04/19

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente: ART. 13-bis. – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole «secondo comma del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

testo modificato nel corso della seduta del 05/04/19

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente: ART. 13-bis. – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole «secondo comma del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».