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Articolo premissivo n. 01.032 ai ddl C.1003 , C.1331 , C.1403 , C.1455 , C.1457 , C.1534 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/03/19

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, ovvero degli articoli 575 nella forma tentata e 582, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577, 612-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno».