Articolo premissivo n. 01.028
ai ddl C.1003 , C.1331 , C.1403 , C.1455 , C.1457 , C.1534 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 28/03/2019 in Assemblea della Camera da Cosimo Maria FERRI (IV) e altri
testo emendamento del 28/03/19
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 291-bis. – 1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa».