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Articolo premissivo n. 01.023 ai ddl C.1003 , C.1331 , C.1403 , C.1455 , C.1457 , C.1534 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/03/19

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.

  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «, anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis» sono soppresse.

Art. 02.

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono».