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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.962 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 27/03/19

«1. All'onere derivante dal Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».