Proposta di modifica n. 14.7
al ddl C.1285 in riferimento all'articolo 14.
presentato il 27/03/2019 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Vania VALBUSA (Lega) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/03/19
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per garantire condizioni di sicurezza nelle isole minori e favorire il tempestivo intervento di soccorso, è prevista la presenza di almeno una sede di distaccamento permanente con personale effettivo e con disponibilità di mezzi nautici veloci in grado di raggiungere celermente l'isola preventivamente dotata di mezzi e attrezzature antincendi. Per le isole lagunari e lacustri la sede di distaccamento espleta funzioni sull'intero bacino della laguna o del lago.