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Proposta di modifica n. 14.7 al ddl C.1285 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 27/03/19

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per garantire condizioni di sicurezza nelle isole minori e favorire il tempestivo intervento di soccorso, è prevista la presenza di almeno una sede di distaccamento permanente con personale effettivo e con disponibilità di mezzi nautici veloci in grado di raggiungere celermente l'isola preventivamente dotata di mezzi e attrezzature antincendi. Per le isole lagunari e lacustri la sede di distaccamento espleta funzioni sull'intero bacino della laguna o del lago.