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Articolo aggiuntivo n. 12.02 al ddl C.1285 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 27/03/19

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Autorizzazione di spesa per la realizzazione di progetti per le isole minori)

  1. Per la realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito delle isole minori marine, lagunari e lacustri e delle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, è vincolata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di apposita intesa sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni.
  2. La somma di cui al comma 1 è assegnata alle regioni per la realizzazione di specifici progetti, presentati dalle competenti Aziende sanitarie locali, anche sulla base delle proposte dei comuni interessati, relativamente ai settori delle emergenze-urgenze, della tutela materno-infantile e della riabilitazione, valutati dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono indicate le modalità e i termini per la presentazione dei progetti regionali di cui al presente articolo.