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Articolo premissivo n. 015.8 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 17/07/18

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

  Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera b-bis), valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».